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Art. 23 Verbali concernenti le deliberazioni
1 Se i fatti da iscrivere si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e le deliberazioni non necessitano dell’atto pubblico, il verbale o l’estratto del verbale concernente la deliberazione o una deliberazione per circolazione è prodotto come documento giustificativo. 2 I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell’organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all’organo. 3 Non è necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’organo superiore di direzione o di amministrazione se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri di tale organo. Non è neppure necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’assemblea dei soci delle società a garanzia limitata se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i soci iscritti nel registro di commercio. BGE
114 II 68 () from 29. April 1988
Regeste: Art. 940 OR, Art. 21 ff. HRegV. Eintragung von Generalversammlungsbeschlüssen einer Aktiengesellschaft in das Handelsregister. Umfang der materiellrechtlichen Prüfung des Handelsregisterführers. Verweigerung der Eintragung von eindeutig nichtigen Generalversammlungsbeschlüssen. Verneint für den als gültig ausgewiesenen Beschluss einer möglicherweise nicht ordnungsgemäss einberufenen und zusammengesetzten Universalversammlung. |