Art. 23 Verbali concernenti le deliberazioni
1 Se i fatti da iscrivere si fondano su deliberazioni o elezioni di organi di una persona giuridica e le deliberazioni non necessitano dell’atto pubblico, il verbale o l’estratto del verbale concernente la deliberazione o una deliberazione per circolazione è prodotto come documento giustificativo. 2 I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell’organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all’organo. 3 Non è necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’organo superiore di direzione o di amministrazione se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i membri di tale organo. Non è neppure necessario produrre un verbale o un estratto del verbale dell’assemblea dei soci delle società a garanzia limitata se la notificazione all’ufficio del registro di commercio è firmata da tutti i soci iscritti nel registro di commercio. |