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Art. 24b Dati per l’identificazione 49
1 Sulla base del documento di identità e ai fini dell’identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di commercio i seguenti dati:
2 Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati:
3 La pubblicità di questi dati è retta dall’articolo 119 capoverso 1. 49 Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 971). |