Art. 25 Atti pubblici e legalizzazioni allestite all’estero
1 Gli atti pubblici e le legalizzazioni allestite all’estero devono essere corredati di una dichiarazione della competente autorità del luogo ove furono allestiti, dalla quale risulti che essi sono stati allestiti dall’ufficiale pubblico competente. Inoltre devono essere prodotte, salvo che i trattati non dispongano diversamente, le legalizzazioni del Governo estero e delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari della Svizzera. 2 Se occorre allestire un atto pubblico ai sensi del diritto svizzero e produrlo come documento giustificativo all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può esigere la prova che la procedura di certificazione estera equivale alla procedura di certificazione pubblica applicata in Svizzera. A tal proposito esso può chiedere una perizia e nominare il perito. |