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Art. 27 Rettificazione 52
L’ufficio del registro di commercio rettifica, su domanda o d’ufficio, i propri errori di redazione e di trascrizione. La rettificazione deve essere designata come tale e figurare nel registro giornaliero. 52 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |