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Art. 32 Verifica e approvazione da parte dell’UFRC
1 L’UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all’ufficio cantonale del registro di commercio. 2 La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso. 3 L’obbligo di verifica da parte dell’UFRC corrisponde a quello dell’ufficio del registro di commercio. 4 L’UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate. |