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Art. 63 Scioglimento
1 Se l’assemblea generale delibera lo scioglimento della società anonima in vista della sua liquidazione, lo scioglimento è notificato al registro di commercio per l’iscrizione. 2 Con la notificazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
4 Sono fatte salve le disposizioni concernenti le iscrizioni d’ufficio. 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |