Art. 73 Contenuto dell’iscrizione
1 L’iscrizione nel registro di commercio di una società a garanzia limitata contiene le indicazioni seguenti: - a.
- il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società a garanzia limitata;
- b.
- la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
- c.
- la sede e il domicilio legale;
- d.
- la forma giuridica;
- e.
- la data dello statuto;
- f.
- se limitata, la durata della società;
- g.
- lo scopo;
- h.137
- l’ammontare e la moneta del capitale sociale;
- i.
- i soci, indicando il numero e il valore nominale delle loro quote sociali;
- j.
- in caso di obblighi di effettuare versamenti suppletivi, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- k.
- in caso di obblighi statutari di fornire prestazioni accessorie inclusi i diritti preferenziali, di prelazione e di compera, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- l.
- se del caso, le quote sociali con diritto di voto;
- m.
- nel caso di quote sociali privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti;
- n.
- se la regolamentazione delle esigenze in materia di approvazione per il trasferimento di quote sociali deroga a quanto previsto dalla legge, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- o.
- se sono emessi buoni di godimento, il loro numero e i diritti ad essi inerenti;
- p.
- i gerenti;
- q.
- le persone autorizzate a rappresentare;
- r.
- se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché la data della dichiarazione dei gerenti conformemente all’articolo 62 capoverso 2;
- s.
- se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
- t.
- l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
- u.138
- la forma delle comunicazioni della società ai suoi soci prevista dallo statuto;
- v.139
- un rinvio allo statuto, se quest’ultimo contiene una clausola arbitrale.
2 Se vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2.140 137 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 139 Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
|