1 L’iscrizione nel registro di commercio di società cooperative contiene le indicazioni seguenti:
- a.
- il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società cooperativa;
- b.
- la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
- c.
- la sede e il domicilio legale;
- d.
- la forma giuridica;
- e.
- la data dello statuto;
- f.
- se limitata, la durata della società;
- g.
- lo scopo;
- h.
- il valore nominale di eventuali certificati di quota;
- i.
- nel caso di obblighi di fornire contributi o prestazioni dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- j.
- nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei soci, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- k.
- gli amministratori;
- l.
- le persone autorizzate a rappresentare;
- m.
- se la società non effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, un rinvio a tale fatto nonché l’indicazione della data della dichiarazione di rinuncia dell’amministrazione conformemente all’articolo 62 capoverso 2;
- n.
- se la società effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione;
- o.
- l’organo di pubblicazione legale e, se del caso, gli altri organi di pubblicazione;
- p.165
- la forma delle comunicazioni della società cooperativa ai soci prevista dallo statuto.
2 Se al momento della costituzione vi sono conferimenti in natura, si applica per analogia l’articolo 45 capoverso 2 lettera a.166
165 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
166 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).