Art. 90 Obbligo di iscrizione nel registro di commercio 167
1 Secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC168 l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione: a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale; b. sottostà all’obbligo di revisione; o c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2. 2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se: a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi; b. i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997169 sul riciclaggio di denaro; e c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera. 167 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552). |