Art. 92 Contenuto dell’iscrizione
L’iscrizione nel registro di commercio delle associazioni contiene le indicazioni seguenti: - a.
- il nome e il numero d’identificazione delle imprese;
- b.
- la sede e il domicilio legale;
- c.
- la forma giuridica;
- d.
- se documentata, la data della costituzione;
- e.
- la data dello statuto;
- f.
- se limitata, la durata dell’associazione;
- g.
- lo scopo;
- h.
- i fondi, come i contributi, i ricavi del patrimonio sociale o dell’attività dell’associazione e le donazioni;
- i.
- nel caso di una responsabilità personale o di un obbligo di effettuare versamenti suppletivi dei membri dell’associazione, un rinvio allo statuto per i dettagli;
- j.174
- se del caso, la menzione che l’associazione non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC175 e nessuna delle persone autorizzate a rappresentarla è domiciliata in Svizzera, nonché la data della dichiarazione secondo l’articolo 90a capoverso 4;
- k.176
- nel caso delle associazioni di cui all’articolo 90 capoverso 1 lettere a e b, i membri della direzione e le persone autorizzate a rappresentare l’associazione; nel caso delle altre associazioni, almeno un membro della direzione e almeno una persona domiciliata in Svizzera autorizzata a rappresentare l’associazione;
- l.177
- …
- m.
- se l’associazione effettua una revisione ordinaria o una revisione limitata, l’ufficio di revisione.
174 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552). 175 RS 210 176 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552). 177 Abrogata dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
|