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Art. 116 Numero d’identificazione delle imprese
1 Se l’ente giuridico non ne dispone ancora, il numero d’identificazione delle imprese gli è assegnato al più tardi al momento dell’iscrizione nel registro giornaliero.215 2 Il numero d’identificazione delle imprese permette di identificare un ente giuridico in modo permanente. Tale numero è immutabile. 3 Il numero di identificazione delle imprese di un ente giuridico cancellato non può essere riassegnato. Il numero d’identificazione delle imprese viene riassegnato, quando:216
4 In caso di fusione mediante incorporazione, l’ente giuridico assuntore conserva il proprio numero d’identificazione delle imprese. In caso di fusione mediante combinazione, all’ente giuridico sorto dalla fusione è assegnato un nuovo numero d’identificazione delle imprese. 5 Se da una scissione nasce un nuovo ente giuridico, gli è assegnato un nuovo numero d’identificazione delle imprese. Gli altri enti giuridici che partecipano alla scissione conservano i rispettivi numeri di identificazione. 6 Se una società in nome collettivo o in accomandita continua l’attività come ditta individuale conformemente all’articolo 579 CO, il numero d’identificazione delle imprese rimane invariato. 215 Nuovo testo giusta l’all. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 217 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 219 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). |