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Art. 120 Organi superiori di direzione o di amministrazione
Le ditte individuali, le società commerciali, le persone giuridiche, nonché gli istituti di diritto pubblico non possono essere iscritti nel registro di commercio come membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione o come persone autorizzate a firmare. Sono fatti salvi l’articolo 98 LICol225 nonché l’iscrizione di liquidatori, revisori, amministratori di fallimenti o commissari. |