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Art. 125 Trasmissione dei documenti giustificativi
1 L’ufficio del registro di commercio presso la sede precedente trasmette all’ufficio del registro di commercio presso la nuova sede tutti i documenti giustificativi relativi alle iscrizioni effettuate presso la sede precedente. 2Se la trasmissione è effettuata elettronicamente, la riservatezza deve essere garantita.231 231 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |