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Art. 127
1 Se un ente giuridico svizzero trasferisce la sua sede all’estero conformemente alle prescrizioni della LDIP234, oltre ai documenti giustificativi necessari per la cancellazione dell’ente giuridico, le persone che notificano l’iscrizione devono fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
2 Se è notificato il trasferimento della sede di un ente giuridico svizzero all’estero, l’ufficio del registro di commercio lo comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità hanno dato il loro consenso. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene:
235 Introdotta dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 236 Introdotta dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |