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Art. 133 Notificazione e ufficio del registro di commercio competente
1 Ognuna delle società partecipanti alla scissione deve chiedere l’iscrizione dei fatti che la riguardano all’ufficio del registro di commercio (art. 51 cpv. 1 LFus) in una delle lingue ufficiali del registro di commercio interessato. 2 Se le società partecipanti alla scissione non appartengono tutte al medesimo distretto del registro, la decisione in merito all’iscrizione della scissione compete all’ufficio del registro di commercio presso la sede della società trasferente. Tale ufficio informa gli uffici del registro di commercio della sede degli enti giuridici assuntori in merito all’iscrizione da operare e ingiunge loro di procedere alla cancellazione dell’iscrizione precedente senza ulteriori verifiche. Su richiesta trasmette loro le copie della notificazione e dei documenti giustificativi.244 244 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). |