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Art. 142 Fusione
1 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione (art. 95 cpv. 4 LFus), l’autorità di vigilanza dell’istituto di previdenza trasferente deve fornire all’ufficio del registro di commercio presso la sede dell’istituto di previdenza assuntore i documenti giustificativi seguenti:248
2 L’articolo 132 si applica per analogia al contenuto dell’iscrizione della fusione. L’iscrizione menziona inoltre la data della decisione dell’autorità di vigilanza che approva la fusione. 248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 249 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). |