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Art. 145
1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano per analogia alla fusione di enti giuridici di diritto privato con istituti di diritto pubblico, alla trasformazione di tali istituti in enti giuridici di diritto privato e a qualsiasi trasferimento di patrimonio a cui partecipa un istituto di diritto pubblico. 2 Con la notificazione per l’iscrizione della fusione, della trasformazione e del trasferimento di patrimonio, l’istituto di diritto pubblico deve fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
3 L’iscrizione nel registro di commercio deve contenere un riferimento all’inventario nonché alla decisione o alle altre basi legali. |
