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Art. 149 Procura non commerciale
1 Se è nominato un procuratore per imprese non soggette a iscrizione, il mandante notifica al registro di commercio la procura per l’iscrizione. 2 L’iscrizione contiene:
3 Il mandante deve notificare per l’iscrizione nel registro di commercio anche le modifiche e le cancellazioni. L’iscrizione della procura non commerciale è cancellata d’ufficio quando:
4 In caso di fallimento del mandante la cancellazione è fatta appena l’ufficio del registro di commercio ha notizia della dichiarazione di fallimento. 254 Introdotta dall’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). |
