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Art. 14a Banca dati centrale delle persone
1 L’UFRC è responsabile della concessione dei diritti di registrazione e di trattamento dei dati nella banca dati centrale delle persone e della protezione e la sicurezza dei dati di questa banca dati. 1bis Provvede affinché, in caso di singole consultazioni in Internet, si possano effettuare ricerche nella banca dati centrale delle persone, in particolare sulla base di nomi o di numeri personali non significanti.29 2 Gli uffici del registro di commercio sono responsabili in particolare della registrazione e del trattamento tecnicamente qualificati e corretti dei dati e provvedono all’allineamento dei dati del registro cantonale con quelli di altri registri pubblici. 29 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). |