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Art. 154 Funzioni incompatibili con il divieto di esercitare un’attività 261
1 In caso di iscrizioni incompatibili con il divieto di esercitare un’attività, l’ufficio del registro di commercio ingiunge all’ente giuridico di notificare le modifiche necessarie per porre fine all’incompatibilità (art. 928a cpv. 2quater CO). 2 Se l’ente giuridico non dà seguito alla diffida, l’ufficio del registro di commercio cancella d’ufficio le funzioni incompatibili con il divieto di esercitare un’attività e il tipo di diritto di firma della persona interessata. 3 Si applicano gli articoli 152a e 153. 261 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). |
