Art. 159 Contenuto dell’iscrizione del fallimento 268
L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: - a.
- se è dichiarato il fallimento di un ente giuridico o è confermata la dichiarazione di fallimento:
- 1.
- il fatto che il fallimento è stato dichiarato e da quale tribunale o autorità,
- 2.
- la data e il momento della dichiarazione di fallimento,
- 3.
- in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
- b.
- se a un rimedio giuridico è accordato l’effetto sospensivo, la dichiarazione di fallimento è annullata o il fallimento è revocato:
- 1.
- il fatto che al ricorso è stato accordato l’effetto sospensivo, che la dichiarazione di fallimento è stata annullata o che il fallimento è stato revocato,
- 2.
- la data della decisione,
- 3.
- in caso di società di persone e di persone giuridiche, la ditta o il nome senza l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
- c.
- se è nominata un’amministrazione speciale del fallimento,
- 1.
- il fatto che è stata nominata un’amministrazione speciale del fallimento,
- 2.269
- la data della deliberazione,
- 3.
- i dati personali dell’amministrazione speciale del fallimento;
- d.
- se la procedura fallimentare è sospesa per mancanza di attivo:
- 1.
- il fatto che il fallimento è stato sospeso per mancanza di attivo,
- 2.
- la data della decisione di sospensione;
- e.
- se la procedura fallimentare è riaperta:
- 1.
- il fatto che la procedura fallimentare è stata riaperta,
- 2.
- la data della decisione di riapertura,
- 3.
- in caso di società di persone e di società giuridiche, la ditta o il nome con l’aggiunta della menzione «in liquidazione» o «in liq.»;
- f.
- se la procedura fallimentare è chiusa:
- 1.
- il fatto che la procedura fallimentare è stata chiusa,
- 2.
- la data della decisione di chiusura.
268 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 269 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
BGE
146 III 441 (4A_19/2020) from 19. August 2020
Regeste: Löschung der konkursiten Gesellschaft im Handelsregister/Abtretung von Ansprüchen nach Art. 260 SchKG. Die Löschung der konkursiten Gesellschaft im Handelsregister hat keinen Einfluss auf die Aktivlegitimation der Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG (E. 2).
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