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Art. 159a Cancellazione d’ufficio in caso di fallimento 270
1 Un ente giuridico è cancellato d’ufficio se:
2 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
270 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |