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Art. 16 Contenuto, forma e lingua
1 La notificazione identifica chiaramente l’ente giuridico e indica i fatti da iscrivere o rinvia ai documenti giustificativi menzionati singolarmente. 2 La notificazione può essere presentata in forma scritta o elettronica. 3 Le notificazioni elettroniche devono essere conformi alle disposizioni degli articoli 12b e 12c.32 4 Le notificazioni devono essere allestite in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l’iscrizione. 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |