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Art. 161 Concordato con abbandono dell’attivo
1 Il tribunale comunica all’ufficio del registro di commercio l’omologazione di un concordato con abbandono dell’attivo (art. 308 LEF274) e trasmette i documenti giustificativi seguenti:
2 Dopo la ricezione della comunicazione del tribunale, l’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione. 3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
4 Terminata la liquidazione, il liquidatore notifica la cancellazione dell’ente giuridico. 5 L’iscrizione nel registro di commercio menziona la cancellazione e il motivo della cancellazione. |
