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Art. 167 Consegna di atti in forma cartacea
1 La consegna degli originali in forma cartacea di atti degli uffici cantonali del registro di commercio può essere richiesta per scritto dalle autorità seguenti:280
2 L’autorità conferma la ricezione degli atti. Gli originali sono restituiti al più tardi al termine della procedura per la quale sono stati utilizzati. 3 Se gli atti non sono archiviati in forma elettronica, è conservata in luogo dell’originale una copia autenticata dell’atto consegnato unitamente alla ricevuta. 4 I servizi autorizzati possono chiedere copie autenticate in luogo della consegna di originali. 280 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). 281 Introdotta dall’all. n. 2 dell’O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). |
