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Art. 169 Qualità dei dati 282
1 I sistemi elettronici per il registro giornaliero e il registro principale nonché per le banche dati centrali rispettano le esigenze seguenti:
2 Al fine di garantire l’operatività e la sicurezza dei loro sistemi elettronici i Cantoni e la Confederazione adempiono i compiti seguenti:
3 L’UFRC può disciplinare in una direttiva la procedura dello scambio dei dati nonché la forma, il contenuto e la struttura dei dati trasmessi. Può inoltre stabilire la forma, il contenuto e la struttura dei dati resi disponibili a terzi. 282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |
