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Art. 176 Diritto delle ditte commerciali
Se, fondandosi sull’articolo 2 capoverso 4 delle disposizioni transitorie della modifica del Codice delle obbligazioni del 16 dicembre 2005287 (diritto della società a garanzia limitata nonché adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), l’ufficio cantonale del registro di commercio completa d’ufficio la ditta di una società anonima o di una società cooperativa senza che l’ente giuridico abbia adeguato lo statuto, siffatto ufficio cantonale del registro di commercio respinge ogni ulteriore notificazione per l’iscrizione di una modifica statutaria fintantoché lo statuto non è stato adeguato per quanto concerne la ditta. |