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Art. 177 Nomi commerciali e insegne
I nomi commerciali e le insegne iscritti nel registro di commercio sono cancellati d’ufficio entro due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza. L’approvazione dell’UFRC e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio non sono necessarie. Le indicazioni già esistenti nella formulazione dello scopo riguardanti le insegne rimangono iscritte inalterate. |
