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Art. 19 Iscrizione fondata su una sentenza o una decisione
1 Il tribunale o l’autorità che ordina l’iscrizione di fatti nel registro di commercio trasmette all’ufficio del registro di commercio la pertinente sentenza o decisione. La sentenza o la decisione può essere trasmessa soltanto dopo che è diventata esecutiva. È fatto salvo l’articolo 176 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 188936 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). 2 L’ufficio del registro di commercio procede senza indugio all’iscrizione. 3 Se il dispositivo della sentenza o della decisione contiene disposizioni poco chiare o incomplete riguardanti i fatti da iscrivere, l’ufficio del registro di commercio chiede all’autorità competente di fornire chiarimenti scritti. 3bis Se l’interdizione di esercitare un’attività figurante nell’estratto 3 per autorità (art. 39 della legge del 17 giugno 201637 sul casellario giudiziale) è poco chiara, l’UFRC può chiedere al tribunale, nell’ambito dell’esame di cui all’articolo 928a capoverso 2bis CO, chiarimenti scritti.38 4 È fatta salva l’approvazione dell’iscrizione da parte dell’UFRC. 38 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 634). |