|
Art. 21 Firme
1 Una persona autorizzata a firmare che è notificata per l’iscrizione nel registro di commercio deve depositare la propria firma autografa presso l’ufficio del registro di commercio secondo una delle modalità seguenti:
2 Se firma presso l’ufficio del registro di commercio, deve comprovare la sua identità mediante passaporto, carta d’identità o carta di soggiorno svizzera validi. L’ufficio del registro di commercio legalizza la firma.44 3 Per attestare essa stessa la firma digitalizzata, la persona autorizzata a firmare vi appone una dichiarazione in cui riconosce la firma come sua e una firma elettronica qualificata con marca temporale elettronica qualificata ai sensi dell’articolo 2 lettere e e j FiEle45.46 43 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659). 44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 46 Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 dell’O del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4667). |