Art. 39 Cancellazione
1 Se cessa l’attività aziendale o la trasferisce a un’altra persona o a un altro ente giuridico, il titolare di una ditta individuale deve notificare la cancellazione della ditta individuale. 2 Se il titolare di una ditta individuale è deceduto, uno degli eredi deve notificare, per l’iscrizione, la cancellazione.63 3 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. 4 Se nei casi di cui ai capoversi 1 e 2 l’attività aziendale prosegue e le condizioni di cui all’articolo 931 capoverso 1 CO sono soddisfatte, il nuovo titolare è obbligato a notificare l’impresa. A quest’ultima è assegnato un nuovo numero di identificazione delle imprese.64 63 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). 64 Introdotto dall’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese (RU 2011 533). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |