Art. 42 Scioglimento e cancellazione
1 Se una società in nome collettivo o in accomandita è sciolta in vista della sua liquidazione, i soci notificano lo scioglimento per l’iscrizione nel registro di commercio (art. 574 cpv. 2 CO). 2 Con la notificazione dello scioglimento non occorre fornire ulteriori documenti giustificativi. È fatto salvo il deposito delle firme dei liquidatori che non sono soci. 3 In caso di scioglimento della società l’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
4 Terminata la liquidazione, i liquidatori sono tenuti a notificare la cancellazione della società (art. 589 CO). 5 Oltre alla cancellazione, nel registro di commercio deve essere iscritto anche il motivo della cancellazione. 66 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). |