Art. 67 Atto costitutivo
L’atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: - a.
- i dati personali dei promotori e, se del caso, dei loro rappresentanti;
- b.
- la dichiarazione dei promotori di costituire una società in accomandita per azioni;
- c.
- la determinazione dello statuto e la menzione dei membri dell’amministrazione nello statuto;
- d.
- la dichiarazione dei promotori limitatamente responsabili circa la sottoscrizione delle azioni con l’indicazione del numero, del loro valore nominale, della specie, della categoria e del prezzo di emissione delle azioni e l’impegno incondizionato di effettuare un conferimento corrispondente al prezzo di emissione;
- e.130
- l’accertamento dei promotori secondo l’articolo 629 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 764 capoverso 2 CO;
- f.
- l’elezione dei membri dell’ufficio di vigilanza;
- g.
- la menzione di tutti i documenti giustificativi e l’attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e ai promotori;
- h.
- la firma dei promotori;
- i.131
- se il capitale azionario è costituito in una moneta estera o i conferimenti sono effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario, i corsi di cambio applicati.
130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). 131 Introdotta dal n. I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114).
|