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Art. 88 Elenco dei soci
1 Con la comunicazione dell’ammissione o dell’uscita di un socio conformemente all’articolo 877 capoverso 1 CO, l’amministrazione fornisce, possibilmente in forma elettronica, un elenco aggiornato dei soci firmato da un amministratore. 2 Non si procede ad alcuna iscrizione nel registro di commercio; le comunicazioni e l’elenco possono tuttavia essere consultati. 3 È fatta salva la comunicazione da parte dei soci e dei loro eredi conformemente all’articolo 877 capoverso 2 CO. |