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Art. 9 Registro principale
1 Le iscrizioni nel registro giornaliero sono riportate nel registro principale dopo l’approvazione da parte dell’UFRC. Sono riportate al più tardi il giorno della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.9 2 Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti:
3 La cancellazione di un ente giuridico deve essere evidenziata in modo chiaro nel registro principale. 4 Le iscrizioni nel registro principale non possono più essere modificate a posteriori e continuano a sussistere a tempo indeterminato. Sono fatte salve le correzioni di natura puramente tipografica che non modificano il contenuto materiale. Le rispettive correzioni sono verbalizzate. 5 Il registro principale deve essere riproducibile in ogni momento elettronicamente o su carta. 9 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 dell’O del 26 gen. 2011 sul numero d’identificazione delle imprese, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 533). 10 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7319). |