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Art. 90a Notificazione e documenti giustificativi 180
1 Con la notificazione per l’iscrizione di un’associazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
2Le indicazioni che già figurano nel verbale dell’assemblea sociale non necessitano di altri documenti giustificativi. 3 Se è già stato attribuito all’associazione, il numero d’identificazione delle imprese deve essere indicato nella notificazione.181 4 Un’associazione che non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC182 e non è rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera presenta all’ufficio del registro di commercio una dichiarazione firmata da almeno un membro della direzione attestante che l’associazione non è tenuta a iscriversi nel registro di commercio.183 180 Originario art. 90. 181 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 971). 183 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552). |