|
Art. 93 Scioglimento e cancellazione
1Le disposizioni relative alla società anonima si applicano per analogia allo scioglimento, alla revoca dello scioglimento e alla cancellazione dell’associazione. 2 Un’associazione che non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio può in ogni momento chiedere la cancellazione dell’iscrizione dal registro di commercio. In questo caso, con la notificazione della cancellazione devono essere fornite la decisione dell’organo competente come documento giustificativo e una dichiarazione firmata da almeno un membro della direzione attestante che l’associazione non è soggetta all’obbligo di iscrizione. L’iscrizione della cancellazione nel registro di commercio menziona anche il motivo della cancellazione e il fatto che l’associazione non è soggetta all’obbligo di iscrizione, nonché la data della dichiarazione secondo il presente capoverso.188 188 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552). |