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Art. 96 Scambio di informazioni tra l’ufficio del registro di commercio e l’autorità di vigilanza
1 L’ufficio del registro di commercio comunica la costituzione della fondazione all’autorità di vigilanza che, secondo le circostanze, appare competente. Le invia una copia dell’atto di fondazione o della disposizione a causa di morte nonché un estratto del registro di commercio. 2 L’autorità di vigilanza notifica all’ufficio del registro di commercio per l’iscrizione l’assunzione della vigilanza o trasmette senza indugio la comunicazione riguardante la costituzione della fondazione all’autorità competente. |