Ordinanza
|
Art. 26 Conservazione di cellule staminali embrionali
Chi conserva cellule staminali embrionali deve notificare all’Ufficio federale, entro il 1° luglio di ogni anno, il numero di tutte le cellule entrate e uscite, il numero delle linee di cellule staminali depositate e la loro caratterizzazione conformemente all’articolo 29 capoverso 1 lettera b. |