Ordinanza
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Art. 29 Contenuto del registro
1 Chi deriva cellule staminali embrionali, svolge un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione o un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali oppure importa cellule staminali embrionali è tenuto a fornire all’Ufficio federale i seguenti dati:
2 L’Ufficio federale iscrive nel registro i dati richiesti secondo il capoverso 1 lettera a in caso di rilascio dell’autorizzazione conformemente agli articoli 5, 8 o 13 o di notifica conformemente all’articolo 20. 3 Pubblica nel registro i riassunti conformemente all’articolo 25 capoversi 3 lettera c e 4. 4 Può esigere precisazioni sui dati presentati. |