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Art. 19 Amministrazione e verifica
1 L’UFE amministra il Fondo. Ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato patrimoniale. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo.21 3 Possono fungere da servizio di controllo solamente le persone e le imprese di revisione abilitate quali periti revisori dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 200522 sui revisori. 4 È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 196723 sul Controllo delle finanze. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). |