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Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari 15
(art. 12 LRCN) 1 Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3. 2 I contributi da versare per l’anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura secondo l’articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell’anno successivo. 3 I contributi che gli esercenti di impianti nucleari ai quali si applica l’importo di copertura ridotto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto corrispondono alla somma del premio della Confederazione di cui all’allegato 1, calcolato pro rata dall’inizio dell’anno fino alla data di riferimento per la riduzione dell’importo di copertura, e del premio della Confederazione di cui all’allegato 3, calcolato pro rata per il resto dell’anno. 4 L’UFE determina i contributi di cui al capoverso 3 prima della rispettiva data di riferimento. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 769). |