Ordinanza del DFI
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Art. 7 Disposizioni transitorie
I residui delle sostanze attive che finora erano elencate nelle liste a e b dell’allegato 2 dell’ordinanza del 18 agosto 20046 sui medicamenti veterinari e che non sono contenute nell’elenco 1, dal 1° gennaio 2021 non potranno più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale. |