Ordinanza del DFI
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Art. 3 Limiti massimi di residuo
1 I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale nonché la classificazione di tali sostanze sono disciplinati nell’elenco 1 dell’allegato. 2 I limiti massimi per i residui derivanti dall’utilizzo di additivi per alimenti per animali di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera h e all’articolo 25 capoverso 1 lettere b ed e dell’ordinanza del 26 ottobre 20115 sugli alimenti per animali che si trovano nelle derrate alimentari di origine animale (OsAIA) sono disciplinati nell’elenco 2 dell’allegato. 3 I limiti massimi per i residui di additivi per alimenti per animali provenienti da carry-over, come coccidiostatici e istomonostatici, che si trovano nelle derrate alimentari di origine animale sono disciplinati nell’elenco 3 dell’allegato. 4 Le sostanze vietate sono disciplinate nell’elenco 4 dell’allegato. 5 I valori di riferimento per interventi sono disciplinati nell’elenco 5 dell’allegato. |