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Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)
del 9 giugno 2017 (Stato 1° aprile 2021)
Art. 13Interfacce
1 L’UST mette a disposizione dei servizi responsabili dell’aggiornamento dei dati del REA un’applicazione informatica per la registrazione e la gestione dei dati.
2 Stabilisce le interfacce per lo scambio di dati tra il REA e i registri riconosciuti come anche tra il REA e i Comuni che non sono collegati a un registro riconosciuto. Prima di apportare modifiche, consulta i servizi incaricati dei registri riconosciuti. Per l’applicazione concede scadenze appropriate.