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Art. 129 Restrizioni della proprietà fondate sul diritto pubblico
1La restrizione di diritto pubblico della proprietà con effetto a lungo termine, che sia stata ordinata per un unico fondo dal titolare di un incarico pubblico sulla base del diritto cantonale con una decisione amministrativa o con un contratto di diritto amministrativo, è menzionata nel registro fondiario, se interessa i seguenti ambiti giuridici:
2Per le restrizioni di diritto pubblico della proprietà che devono essere menzionate nel registro fondiario e che nel contempo sono oggetto del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà, la menzione nel registro consiste in un rimando al Catasto. 3I Cantoni possono prevedere menzioni da altri ambiti giuridici. 4I Cantoni definiscono un elenco dei casi di specie da menzionare previsti dal diritto cantonale e lo comunicano all’UFRF. |