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Art. 148 Consegna del titolo di pegno
1Il titolo di pegno non può essere consegnato al creditore o a un rappresentante senza il consenso scritto del debitore e del proprietario del fondo serviente (art. 861 cpv. 3 CC). 2Il consenso può essere inserito nella notificazione per l’iscrizione del diritto di pegno nel registro fondiario. |