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Art. 37 Conservazione dei documenti giustificativi cartacei
1I documenti giustificativi cartacei sono numerati in modo progressivo o secondo il numero d’ordine del libro giornale. 2I documenti giustificativi determinanti per l’iscrizione nel libro mastro sono conservati ordinatamente, a tempo indeterminato e in modo sicuro. 3I documenti giustificativi vengono consegnati unicamente a tribunali e soltanto contro ricevuta. Una trascrizione o una copia autenticata dall’ufficio del registro fondiario rimane negli atti del registro fondiario. Al termine del procedimento giudiziario i documenti sono restituiti all’ufficio del registro fondiario. 4I documenti giustificativi possono essere conservati in un luogo sicuro al di fuori dell’ufficio del registro fondiario se possono essere resi disponibili in breve tempo o se, in merito a una determinata pratica, sono stati interamente digitalizzati, salvati e protetti in modo tale da impedirne la modifica successiva. I dati digitalizzati non hanno gli effetti giuridici del registro fondiario informatizzato. 5I Cantoni disciplinano l’archiviazione dei restanti atti relativi al registro fondiario. |