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Art. 39 Ammissibilità richieste in forma elettronica e diritto applicabile
1I Cantoni possono autorizzare la comunicazione elettronica per i propri uffici del registro fondiario. 2Se non previsto altrimenti dal diritto del registro fondiario, la comunicazione elettronica è disciplinata per analogia dall’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento. |